dimensione del testo
ti è stata utile questa pagina?
Progetti per l'integrazione di studenti diversamente abili
L'inserimento di uno studente diversamente abile nella scuola è un compito estremamente delicato. Le istituzioni scolastiche hanno un obbligo, prima di tutto morale, verso l'alunno che necessita di particolari forme di sostegno per apprendere al meglio. I progressi tecnologici e normativi hanno fornito strumenti e garanzie non indifferenti per l'integrazione ma è necessario anche seguire da vicino il percorso che gli alunni diversamente abili fanno con i loro insegnanti di sostegno, monitorandone i progressi e finanziando i progetti che meglio possono aiutare il loro inserimento.
Le politiche scolastiche che l'Italia ha adottato per integrare in classe studenti diversamente abili hanno permesso in questi anni di raggiungere nella scuola una maggior consapevolezza delle problematiche dell'integrazione e delle modalità di gestione delle stesse.
Da un lato sono stati sviluppati progetti e normative sempre più adeguate per avvicinare studenti disabili e studenti normodotati sul piano del diritto all'istruzione e su quello delle possibilità didattiche ma, dall'altro, non si è sempre assistito ad una adeguata copertura finanziaria per dare la possibilità agli studenti in situazioni di bisogno di essere seguiti costantemente.
La normativa in vigore oggi definisce quello che è il percorso che la famiglia del ragazzo diversamente abile devo effettuare per richiedere assistenza e sostegno specifico prima, dopo e durante la lezione scolastica.
|
|
|
Iscrizione a scuola di un ragazzo o di una ragazza disabile
Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) – art. 12 Legge 104/92. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università (art. 12 Legge 104/92).
Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL di residenza e richiedere:
- L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/2/94).
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione – diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 DPR 24/2/94).
Prima di effettuare l’iscrizione dell'alunno occorre contattare i Capi d’Istituto delle scuole del territorio per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento.
All’atto dell’iscrizione i genitori devono presentare, oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti specifici per lo studente e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia).
Le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). Dopo l'iscrizione il dirigente scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile. Il consiglio di classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99).
Il dirigente scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal consiglio di classe, inoltra al direttore scolastico regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il consiglio di classe tramite il dirigente scolastico, può richiedere al direttore scolastico regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il consiglio di classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99).
Gli strumenti dell'integrazione
Oltre a definire la procedura la normativa ha anche chiarito quali sono gli strumenti dell'integrazione scolastica:
Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. – Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal c.d. GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della ASL e dai genitori – (art. 4 DPR 22/4/1994).
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.): è redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).
L’Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02).
Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta di assistenti ad personam.
Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.
Le disposizioni date dalle normative vigenti sono state riassunte dal Ministro dell'Istruzione in una documento apposito, le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” in cui non si apportano modifiche sostanziali alle regole ma in cui si ripercorrono le tappe degli interventi fin qui realizzati nella pratica operativa al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia.
L'obiettivo è quello di fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione. Anche nel corso dell'ultimo anno sono stati presi importanti provvedimenti normativi per favorire l'integrazione.
L'integrazione degli alunni con disabilità entrerà definitivamente nel curriculum universitario degli insegnanti. Lo prevede il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti che il Ministero dell'Istruzione ha messo a punto dopo la chiusura dell Sis. Il regolamento è stato oggetto di un incontro dei tecnici del Ministero con la Consulta delle associazioni. Così, in futuro, chi vorrà insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria durante l'università dedicherà 32 crediti (dei circa 300 complessivi) del suo percorso di studi agli aspetti didattici dell'integrazione scolastica, mentre per la scuola secondaria i crediti saranno solo sei. Si tratta di un importante passo in avanti, visto che più di trent'anni dopo l'entrata in vigore della legge sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la principale lamentela dei genitori è proprio quella sulla mancanza di formazione degli insegnanti e la mancanza di presa di carico dell'allievo da parte degli insegnanti curriculari, come se l'alunno disabile fosse "affare" eslcusivo degli insegnanti di sostegno.
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
Passi avanti sono stati fatti non solo sul versante didattico ma anche nella definizione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). E’ attualmente in discussione il Ddl 1006-1036, che costituisce un importante passo avanti nella tutela del diritto allo studio per le persone disabili, già sancito dalla l. 104/92.
Ultimamente si erano già manifestati alcuni segnali positivi, indice di una nuova sensibilità delle Istituzioni verso questo tema. L’art. 3 comma 6 della l. 169/2008, ad esempio, stabilisce che la valutazione del rendimento scolastico degli studenti debba tenere conto “anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni”.
Inoltre l’ordinanza ministeriale 40/2009, relativa all’Esame di Stato 2009 (“Esame di Stato 2009: la Maturità per tutti”), invitava la Commissione a tenere in considerazione le esigenze dei maturandi affetti da DSA nello svolgimento delle prove scritte. Nel Ddl vengono per la prima volta definiti ufficialmente i DSA, o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia/disortografia e discalculia), che generalmente si manifestano in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali e cognitivi, e sono spesso causa di un inserimento scolastico e accademico particolarmente difficoltoso. Il testo prevede che sia la scuola a riconoscere e segnalare alle famiglie i casi sospetti di DSA, che saranno poi opportunamente trattati dal Servizio Sanitario Nazionale (art. 3).
Gli insegnanti di ogni ordine e grado dovranno essere adeguatamente preparati, nell’ambito dei programmi annuali di formazione, ad affrontare le problematiche relative alle DSA (art.4). Per quanto riguarda l’aspetto forse più rilevante, quello della metodologia didattica (art. 5), il testo favorisce l’uso di strumenti personalizzati e di tecniche compensative che prevedano anche l’impiego di supporti informatici, tutto questo nell’ottica di un apprendimento più sereno e rispettoso dei tempi di ogni alunno.
E’ possibile inoltre richiedere l’esonero dallo studio della seconda lingua straniera, se prevista, e da compiti che non siano fondamentali per l’apprendimento di un determinato concetto, oppure l’allungamento dei tempi per la loro esecuzione.
Spesso però le leggi trovano forti ostacoli applicativi, in particolare quando non vengono introdotte abbastanza ore di sostegno o quando gli insegnanti sono mal distribuiti. La denuncia del Ciis (coordinamento insegnanti di sostegno) rispetto al nuovo anno scolastico è molto chiara, “I conti non tornano”. Il Ministro dell'Istruzione, infatti, ha confermato gli organici per l'anno 2009/2010 (oltre 90.000 docenti per circa 180.000 alunni disabili), che rispetta il rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni due studenti disabili come vorrebbe la regola. La media aritmetica nazionale non fotografa però la situazione reale e non rispetta le esigenze effettive dei ragazzi.
| fonte | Sophia |
|---|---|
| creato | venerdì 9 ottobre 2009 |
| modificato | lunedì 12 ottobre 2009 |

Il percorso verso l'integrazione. Una mission internazionale