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Obbligo di istruzione

Intesa tra USR e Regione per l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell’a.s. 2008-2009.


Intesa siglata il 24 giugno 2008  fra la Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e la Direzione generale dell’area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna per l’attuazione dell’ obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell’a.s. 2008-2009
 

- Vista la L.R. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

- Visto l’Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per “la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;

- Visto l’Accordo siglato il 19 febbraio 2004 fra l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e la Direzione generale dell’area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi;

- Visto il D.Lvo 15 aprile 2005 n. 76, concernente norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

- Visto l’art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che introduce l’innalzamento dell’obbligo di istruzione per almeno 10 anni a partire dall’a.s. 2007-2008, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età;

- Vista l’Intesa siglata il 31 maggio 2007 fra l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna e la Direzione generale dell’area Cultura, formazione e lavoro della Regione Emilia-Romagna, per l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Emilia-Romagna nell’a.s. 2007/08;

- Visto il Decreto 22 agosto 2007 n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” di cui alla richiamata legge 296/ 2006;
 
- Visto il Decreto interministeriale 29 novembre 2007 " Percorsi sperimentali di istruzione e fromazione professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 624 della Legge 27 dicembre 2006, n.296";

- Considerata l’opportunità di predisporre una Intesa al fine di favorire l’assolvimento generalizzato del nuovo obbligo di istruzione attraverso l’inclusione di tutti i ragazzi interessati nel sistema formativo regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, e di contrastare al tempo stesso la dispersione scolastica e formativa, soprattutto nella fascia di età 14-16 anni.

Le parti convengono quanto segue 

1.        In attuazione del Decreto 22 agosto 2007 richiamato in premessa, coloro che hanno acquisito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico 2007/2008, sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di istruzione nei percorsi scolastici od in alternativa nei percorsi integrati sperimentali attivati in Emilia-Romagna dall’a.s. 2003/04.

2.        In tale quadro, valutano opportuno individuare modalità atte a salvaguardare la possibilità di acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale per i ragazzi chiamati ad assolvere l’obbligo di istruzione, al fine di assicurare a tutti un’opzione formativa che consenta di non disperderne le potenzialità.

3.        A questo scopo, al termine degli esami conclusivi di terza media (entro il termine dell’anno scolastico 2007/08), i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado hanno provveduto a comunicare alle Province i nominativi degli studenti licenziati, per consentirne il riscontro con gli elenchi degli iscritti nei successivi percorsi formativi.

4.        A loro volta, i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado sono chiamati ad un’attenta azione di monitoraggio, in stretto raccordo con gli Uffici Scolastici Provinciali e con le Province competenti per territorio, finalizzata ad accertare le situazioni degli studenti iscritti e non frequentanti nelle prime settimane dell’anno scolastico 2008-2009 e ad approfondire le ragioni delle singole situazioni.

5.        Qualora le difficoltà al proseguimento del percorso di studi risultassero insuperabili, occorrerà realizzare azioni di riorientamento, anche prospettando agli studenti ed alle loro famiglie la possibilità di altre opzioni formative, ivi compreso (limitatamente agli studenti che abbiano compiuto 15 anni) l’accesso a corsi di formazione professionale, realizzati esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione nell’ambito dell’obbligo di istruzione accertando entro il mese di novembre 2008 la successiva regolarizzazione dell’iscrizione. Il tutto allo scopo di attivare ogni possibile azione utile a sostenere la continuazione del percorso formativo dei ragazzi.

6.        In mancanza di tale iscrizione, al fine di esperire tutte le possibilità per assicurare il successo formativo, i nominativi degli studenti andranno segnalati ai Centri per l’impiego, agli Osservatori Provinciali od agli altri eventuali organismi previsti da accordi territoriali.

7.        Al fine di corrispondere alla citata finalità dell’inclusione sociale e formativa per tutti i giovani, le indicazioni oggetto della presente intesa valgono anche per i ragazzi che non frequentino percorsi di istruzione, in possesso del titolo conclusivo del primo settore formativo (licenza di terza media) acquisito prima dell’a.s. 2007-08, che abbiano compiuto il 15° anno di età, siano entro il 18° anno di età e non abbiano conseguito un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado od una qualifica professionale di durata almeno triennale; altrettanto dicasi per i ragazzi stranieri nella medesima fascia di età ai quali non sia possibile riconoscere l’equipollenza degli eventuali titoli di istruzione conseguiti.

8.        Allo scopo di non determinare condizioni di disagio e rischio di duispersione formativa, i ragazzi che abbiano compiuto il 15° anno di età, siano entro il 18° anno di età e non abbiano conseguito titolo conclusivo del primo settore formativo (licenza di terza media), potranno accedere ai corsi di formazione professionale, realizzati esclusivamente da enti di formazione accreditati dalla Regione nell’ambito dell’obbligo formativo, purché vi sia contestuale iscrizione ad un Centro Territoriale Permanente per il prioritario conseguimento del titolo di terza media.

Intesa siglata il 24 giugno 2008

Il Direttore Generale                          Il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale           area cultura, formazione, lavoro
per l’Emilia-Romagna                         della Regione Emilia-Romagna

Luigi Catalano                                    Cristina Balboni

 

Allegati

Proprietà dell'articolo
fonteRegione Emilia-Romagna- Assessorato alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari opportunità
creatomercoledì 2 luglio 2008
modificatomercoledì 22 ottobre 2008