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Piacenza: borse di studio 2008/2009

Domande entro il 20 maggio 2009. Beneficiari gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado residenti nel Comune di Piacenza

Il Comune di Piacenza ha emanato il Bando per la concessione di Borse di Studio previste con delibera di C.C. n° 11 del 26/01/2009 e secondo i criteri stabiliti con delibera di G.C. n° 41 del 24/02/2009.

DESTINATARI:
Gli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2008 – 2009 le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, statali, private paritarie e paritarie degli EE.LL., residenti nel Comune di Piacenza.

REQUISITI:
1. Residenza nel Comune di Piacenza.

2. Condizioni economiche
Ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, le condizioni economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 31/03/1998 n° 109 “Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale con scala di equivalenza” e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2008/2009 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente non potrà essere superiore ad € 10.632,94=. Più specificatamente: il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza si intende calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2008.

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile sull’apposito modulo e rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del richiedente e della situazione economica.
 
Il modulo di domanda è disponibile presso:
Le Scuole Primarie e Secondarie di Piacenza;
il Servizio Scuola, Formazione del Comune di Piacenza;
l'Ufficio U.R.P. del Comune di Piacenza;
inoltre è reperibile sul sito: http://www.comune.piacenza.it

Le domande compilate vanno presentate alla segreteria della scuola frequentata, che provvederà a trasmetterle al Servizio Scuola e Formazione del Comune di Piacenza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il termine ultimo e tassativo per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio è fissato alle ore 12.00 del giorno 20 Maggio 2009.

ELENCO DEI BENEFICIARI:
Le modalità di comunicazione di avvenuta approvazione dell’elenco dei beneficiari ammessi e dei non ammessi, avverrà mediante lettera trasmessa all’indirizzo di residenza o al recapito postale indicato sul modello di domanda.
Il richiedente è tenuto pertanto a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza o di recapito postale fino all’avvenuta erogazione del contributo, pena la decadenza del beneficio stesso.

RICORSI:
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti non ammessi in graduatoria potranno essere presentati alla Dirigente del Settore Infanzia, Scuola, Politiche Giovanili del Comune di Piacenza entro 30 giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla data di comunicazione.

IMPORTO:
L’importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo da parte del Comune di Piacenza, sulla base del rapporto tra il numero complessivo delle domande ammesse e le risorse disponibili. Inoltre si stabilisce che l’importo della “borsa” della scuola secondaria di 1° grado sarà il doppio di quanto erogato agli allievi della scuola primaria, con un tetto massimo quantificato, rispettivamente, in € 250,00= ed in € 125,00=.

ACCERTAMENTI:
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 il Comune effettuerà accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che gli sarà richiesta.
Il Comune potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione, gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

SANZIONI:
- amministrative: qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.
- penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, il Comune segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
· falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p. “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477, 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale  fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo – 490,491”);
· falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483 c.p.” Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”);
· uso di atto falso (art. 489 c.p.”Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo – 493 bis. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di creare ad altri un danno – 491”);
· falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e su qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p. “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.  OMISSIS”);
· truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art.640 c.p. “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.- art. 640 bis c.p.” la pena è la reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni delle stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee – 32 quater”);
 
DOVE:
Per informazioni: Servizio Scuola e Formazione
v.le Beverora, 59  - 29100  PIACENZA  (PC)
EMILIA ROMAGNA  (ITALIA)
tel 0523/492572
e-mail: pietro.tizzoni@comune.piacenza.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00; lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

NoteUlteriori informazioni in merito al bando sono reperibili presso il Settore Infanzia, Scuole Politiche Giovanili del Comune di Piacenza, tel. 0523 492572 – mail: pietro.tizzoni@comune.piacenza.it
Proprietà dell'articolo
fonteURP Comune di Piacenza
creatomartedì 21 aprile 2009
modificatomartedì 21 aprile 2009